Terms & Conditions of Service

Queste condizioni generali regolano il contratto tra ICardoo Digital marketing s.r.l con sede a Sassari, Via Lussu SNC P.Iva. 02756180903 (di seguito ICDM); e qualunque soggetto (di seguito “Publisher”) che ha la disponibilità di uno o più siti internet interessato a pubblicare sui propri spazi gli annunci pubblicitari venduti direttamente da ICDM o attraverso SSP (Sell-Side Platform) qualora l’adesione al contratto non sia rifiutata da ICDM.

ART 1 – SERVIZIO

ICDM offre ai Publisher, attraverso la propria piattaforma di Header Bidding denominata “headerbidding.agency”, dietro corrispettivo di cui al successivo paragrafo, la possibilità di pubblicare sugli spazi presenti sui siti internet di loro titolarità o disponibilità gli annunci pubblicitari venduti da ICDM a terzi investitori (anche “Advertisers”). A tal fine il Publisher dichiara di essere soggetto con età maggiore di anni 18 e dichiara di accettare che ICDM possa pubblicare annunci di terze parti o di ICDM stessa sotto forma di banner e/o text link e/o pop up e/o video.

Il Publisher dichiara inoltre di accettare l’inserimento sul proprio sito/i di un Tag di ICDM utile per il tracciamento degli accessi sul sito/i stesso da parte degli utenti. Il Publisher si impegna inoltre ad uniformarsi alle indicazioni che verranno impartite da ICDM circa la corretta pubblicazione, distribuzione e controllo degli annunci pubblicitari, nonché si impegna a rispettare i formati degli annunci pubblicitari così come forniti da ICDM. Il Publisher, in caso di presenza sulle proprie pagine anche di annunci pubblicitari di terzi, si impegna a visualizzare gli annunci pubblicitari procacciati da ICDM in maniera corretta, leggibile e in modo tale da non creare confusione fra tutti gli annunci.

Il Publisher si impegna a comunicare esclusivamente ad ICDM qualsiasi informazione relativa agli annunci pubblicitari pubblicati sul sito/i del Publisher stesso.

ART 2 – SITO/I DEL PUBLISHER

Il Publisher è l’esclusivo responsabile del proprio sito/i, dei contenuti e dei materiali in esso pubblicati, così come della sua manutenzione ed implementazione, in modo tale che ICDM non potrà, per qualunque ragione, essere ritenuta responsabile del sito/i del Publisher.

Il Publisher dichiara, assumendo ogni responsabilità al riguardo, che sulle pagine che compongono il sito/i non sono e non saranno pubblicati contenuti a carattere pedopornografico, violento o comunque illecito e/o contenuti che in qualche modo possano violare diritti e/o la reputazione di terzi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: materiale che tratti pedofilia, pornografia o apologie razzistiche o fanatiche).

ART 3 – RESPONSABILITÁ DEL PUBLISHER

Il Publisher si impegna a non generare, direttamente o indirettamente, ricerche, impressions o click sugli annunci pubblicitari pubblicati sul sito/i del Publisher e forniti da ICDM, anche attraverso mezzi automatizzati, ingannevoli o comunque fraudolenti, inclusi, tra gli altri, clic manuali ripetuti, robot o altri strumenti per la generazione automatica di ricerche e/o l’uso non autorizzato di altri servizi e/o software per l’ottimizzazione dei motori di ricerca nè a incentivare i propri navigatori ad effettuare click negli annunci pubblicitari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: inclusione degli script all’interno di iframe, pop up, pop under, overlay, interstitial non autorizzati o comunque non gestiti mediante la tecnologia adserver di proprietà di ICDM).

Il Publisher si impegna a non editare, modificare, filtrare o cambiare l’ordine delle informazioni contenute in qualsiasi annuncio pubblicitario, a non inserire in un frame, ridurre a icona o comunque limitare la visualizzazione completa di qualsiasi pagina Web contenente annunci pubblicitari, a non indirizzare un utente finale a un sito diverso dalla pagina dell’inserzionista o dalla Pagina dei risultati di ricerca, oppure a non interporre qualsiasi contenuto tra l’annuncio e la pagina dell’inserzionista, tra la pagina contenente il campo di ricerca e la pagina dei risultati di ricerca, a non visualizzare qualsiasi annuncio pubblicitario in qualsiasi pagina o sito Web che contenga materiale pedopornografico, violento, contenuto illegale o messaggi che incitano all’odio e alla violenza, nonché su pagine che contengono solo annunci pubblicitari senza contenuti editoriali.

Il Publisher dichiara e garantisce che tutte le informazioni fornite ai fini dell’iscrizione al servizio sono corrette e veritiere e che è l’effettivo titolare e/o comunque ha la disponibilità del sito/i dove vengono visualizzati gli annunci pubblicitari.

Il Publisher si impegna a rispettare le condizioni qui previste. ICDM si riserva di interrompere il servizio immediatamente qualora, a sua insindacabile discrezione, ritiene che il Publisher ponga in essere attività in violazione degli obblighi di cui alle presenti condizioni generali. A tal fine il Publisher prende atto di essere l’unico responsabile per le attività da lui poste in essere o a lui direttamente o indirettamente riferibili. Conseguentemente ICDM non può essere considerata responsabile per eventuali attività poste in essere dal Publisher.

ART 4 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

I corrispettivi spettanti al Publisher vengono calcolati in percentuale dell’importo di vendita degli spazi venduti agli advertisers tramite asta. A tale riguardo il Publisher è informato che poiché gli spazi venduti vengono calcolati tramite meccanismo ad asta, non è possibile predeterminare le somme spettanti ai Publisher a titolo di corrispettivo. Gli importi maturati saranno comunque visibili giornalmente da proprio pannello di controllo e saranno indicati in Euro. Poiché però gli spazi pubblicitari possono essere venduti anche in valuta diversa dall’euro, il Publisher è informato che gli importi visualizzati potranno subire delle variazioni in ragione dei relativi tassi di cambio che vengono effettuati giornalmente. In ogni caso gli importi spettanti al Publisher verranno quantificati in base ai relativi tassi in essere il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Se non concordato diversamente i pagamenti saranno effettuati da ICDM al Publisher tramite la modalità Bonifico Bancario entro 30 giorni dopo la fine di ogni mese solare dalla data di fatturazione. E’ condizione essenziale per l’emissione della fattura o della ricevuta che si sia maturato un importo minimo di Euro 80,00 (ottanta/00). Eventuali importi inferiori verranno cumulati sul mese successivo sino al raggiungimento della soglia minima di fatturazione. L’importo massimo cumulabile è pari a quello maturato in 24 mesi consecutivi. L’importo fatturabile o richiedibile non potrà comprendere periodi precedenti agli ultimi 24 mesi.
In caso di interruzione del contratto per qualsivoglia motivo eventuali crediti, purché superiori ad Euro 80,00 (ottanta/00), vantati dal Publisher verranno corrisposti entro 90 giorni dal termine del contratto. In ogni caso ICDM si riserva di effettuare i pagamenti solo dopo che la stessa avrà incassato i corrispondenti importi dagli Advertiser. Si conviene altresì che ai fini della quantificazione dei corrispettivi saranno validi esclusivamente i sistemi di rilevamento di ICDM. In ogni caso non saranno ritenuti validi impressioni o click generati tramite l’uso di robot, programmi automatici o dispositivi simili, secondo quanto ragionevolmente determinato da ICDM, inclusi fra l’altro, clic o impressioni (i) originati dagli indirizzi IP o computer sotto il controllo del Publisher oppure (ii) sollecitati tramite pagamento di denaro, false dichiarazioni o richieste di fare clic sugli annunci rivolti agli utenti.

Resta inteso che il conteggio delle impressioni, ai fini della determinazione dell’importo che ICDM dovrà corrispondere al Publisher, sarà attività di esclusiva ed insindacabile competenza di ICDM che vi provvederà, nel rispetto della buona fede e della correttezza contrattuale in maniera autonoma ed indipendente, mediante le proprie tecnologie.

ART 5 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

E’ facoltà di ICDM sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni con il Publisher aventi ad oggetto la violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto, di qualsiasi gravità esse siano, o altre inadempienze anche se relative ad altri contratti esistenti tra le Parti. La sospensione opera per un importo corrispondente a quello delle questioni oggetto di contestazione, e fintantoché che le stesse non siano state definite e risolte.

ART 6 – COMPENSAZIONE

Eventuali somme di cui il Publisher, per qualsiasi titolo, sia debitore nei confronti di ICDM sono oggetto di compensazione in sede di liquidazione del corrispettivo, previo avviso al Publisher. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall’ Art.1243 c.c. ICDM potrà imputare le somme richieste al Publisher a titolo di risarcimento del danno a quelle dovutegli per i servizi forniti. Qualora l’entità del danno sia superiore alla somma stabilita per i prodotti, ICDM potrà agire per ottenere il pagamento della differenza.

ART 7 – DIVIETO DI CESSIONE

Il Publisher non potrà cedere o trasferire a terzi gli Ordini e/o il Contratto stipulato con ICDM o subappaltarne l’esecuzione, né totalmente né parzialmente, senza la preventiva ed espressa autorizzazione scritta di ICDM, in assenza della quale, quest’ultima potrà considerare il Contratto risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1456 c.c. Nell’ipotesi in cui il subappalto o la cessione venga autorizzata da ICDM, il Publisher, in ogni caso, mantiene nei confronti di ICDM l’integrale responsabilità dell’esecuzione prestazione contrattuale, rispondendo in proprio di tutte le attività del cessionario e/o subappaltatore come se fossero state poste in essere dalla medesima.

ART 8 – RISERVATEZZA

Il Publisher si impegna, anche in nome e per conto del proprio personale e/o dei propri collaboratori a trattare come riservate le informazioni fornite da ICDM e quelle di cui verrà e verranno a conoscenza in relazione e durante l’esecuzione del Contratto; il Publisher si impegna, altresì, a non comunicare a terzi, con qualsiasi mezzo, l’esistenza del rapporto contrattuale instaurato con ICDM a meno che quest’ultima non gli abbia rilasciato apposita autorizzazione scritta. Qualora la divulgazione a terzi di tali informazioni sia imputabile al Publisher, direttamente o indirettamente per mezzo del proprio personale e/o dei propri collaboratori, essa sarà tenuta a risarcire ICDM di tutti gli eventuali danni connessi alla violazione dell’obbligo di riservatezza.

Non rientrano negli obblighi di cui al presente articolo le informazioni delle quali il Publisher possa dimostrare che era già a conoscenza prima dell’acquisizione delle stesse in virtù del presente Contratto e/o le informazioni e la documentazione relativa o connessa alla esecuzione degli obblighi di cui al presente Contrato siano già di pubblico dominio. Il vincolo di riservatezza, di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore ed efficacia per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, e comunque fino al momento in cui le informazioni riservate siano divenute di dominio pubblico.

Il Publisher si impegna a pagare tutte le imposte o gli oneri applicati da qualsiasi entità governativa in base alla legislazione ad esso applicabile in relazione alla sua partecipazione al Servizio.

ART 9 – DURATA E RECESSO

La durata del servizio è a tempo indeterminato. Il Publisher può in qualunque momento recedere dal contratto con preavviso scritto, da inviarsi anche tramite e-mail all’indirizzo [email protected], di almeno 30 giorni lavorativi. ICDM dal canto suo potrà recedere, a propria totale discrezione, dal presente contratto con effetto immediato dandone comunicazione anche via e-mail al Publisher.

ART 10 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’

Il Servizio viene offerto “COSÍ COM’É e “COME E’ DISPONIBILE” e pertanto ICDM non assume alcuna responsabilità riguardo alla sua fruizione e disponibilità, puntualità, o eventuale cancellazione. ICDM non offre alcuna garanzia circa l’accuratezza, la veridicità e la completezza degli annunci pubblicitari di terzi e non ha alcun controllo sugli stessi. ICDM inoltre non offre alcuna garanzia circa (i) l’identità, la capacità giuridica, la serietà d’intenti o altre caratteristiche degli inserzionisti terze parti, (ii) la qualità, la liceità e la sicurezza dei prodotti e/o servizi oggetto degli annunci pubblicitari, (iii) la veridicità e l’accuratezza delle descrizioni fornite. ICDM infine non offre alcuna garanzia circa i risultati ottenuti tramite il Servizio dal Publisher ed in particolare in merito al livello di impressioni o di click che verranno generati dagli annunci pubblicitari. ICDM si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per garantire il servizio ma non potrà mai essere ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti o consequenziali e/o le anomalie che possono verificarsi nella fornitura del servizio e che sfuggono al proprio controllo tecnico, come, ad esempio, disfunzioni nella gestione delle reti telefoniche e/o telematiche ovvero per malfunzionamenti dovuti a vizi dei mezzi indispensabili all’accesso, ad un uso improprio degli stessi e/o delle modalità di accesso al Servizio da parte degli Utenti.

ART 11 – RESPONSABILITA’

Resta inteso, che i messaggi pubblicitari saranno pubblicati nel rispetto della normativa vigente, sia in riferimento alle loro dimensioni sia in riferimento ai loro contenuti.

ICDM non potrà essere ritenuta responsabile per il materiale pubblicitario (a titolo esemplificativo e non esaustivo, immagini, testi, suoni etc.) pubblicato sugli spazi pubblicitari messi a disposizione dal Publisher, del quale risponderanno in via esclusiva i Clienti, ossia gli acquirenti finali del Servizio di Pubblicità Online, sia nei confronti di ICDM, del Fornitore e dei Terzi.

Sono a carico del Publisher, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi. Il Publisher si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ICDM da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale mancato, errato, inesatto, ritardato o parziale adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto nei confronti del Cliente finale ed in genere a manlevare e tenere indenne ICDM da ogni e qualsiasi responsabilità per i reclami o le contestazioni dei Clienti per qualsiasi motivo o causa non imputabile direttamente ad ICDM.

ART 11 – PUBBLICITA’

Con la sottoscrizione del presente contratto il Publisher approva l’utilizzo da parte di ICDM del suo nome e logo in presentazioni, materiali di marketing, elenchi di clienti, rapporti finanziari, elenchi di siti web dei clienti, pagine dei risultati di ricerca.

ART 12 – COMUNICAZIONI FRA LE PARTI

Salvo che sia indicato diversamente, le Pari concordano che eventuali comunicazioni fra le stesse potranno essere inviate anche via e-mail. Le comunicazioni via e-mail rivolte a ICDM dovranno essere inviate all’indirizzo pubblicato sul sito di ICDM. La comunicazione via e-mail si intenderà consegnata nella giornata in cui è stata spedita qualora chi l’ha inviata non riceva una comunicazione di non consegna.

ART 13 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Con la sottoscrizione del presente contratto il Publisher riconosce i diritti di proprietà intellettuale di ICDM sul servizio e si impegna a non modificare, adattare, tradurre, decompilare, decodificare, disassemblare il servizio o a non tentare in altro modo di estrarre il codice sorgente, oppure a non creare o tentare di creare un servizio o prodotto sostitutivo o simile tramite l’uso o l’accesso al servizio o a informazioni proprietarie ad esso correlate. Il Publisher si impegna a non rimuovere, nascondere o alterare avvisi sul copyright, marchi commerciali o altri avvisi relativi a diritti proprietari di ICDM.

ART 14 – PRIVACY

Le Parti, in conformità con l’Art. 13 D.lgs. 196/2003, rimossa ogni eccezione, convengono che il trattamento dei dati personali è finalizzato all’esecuzione degli obblighi contrattuali e degli adempimenti fiscali; a tali fini, il conferimento dei dati da parte delle Parti è obbligatorio. Le Parti, dopo aver preso visione dell’Art. 13 D.lgs. 196/2003, acconsentono, con la sottoscrizione di questo Contratto, al reciproco trattamento dei propri dati personali per l’adempimento degli obblighi inerenti al Contratto.

ART 15 – DOMICILIO DELLE PARTI

Il domicilio legale delle Parti, salva diversa elezione successivamente comunicata per iscritto, si intende fissato presso le rispettive sedi legali. Eventuali variazioni ai dati di ciascuna parte non saranno opponibili all’altra, se non sono state comunicate per iscritto al domicilio della medesima.

ART 16 – RECESSO

Entrambe le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, senza la necessità di motivazione, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, dandone apposita comunicazione scritta all’altra Parte. Il recesso avrà efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla data in cui lo stesso è stato comunicato all’altra Parte con lettera raccomandata a.r. oppure attraverso e-mail.

ART 17 – FORO COMPETENTE

Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Sassari.

ART 18 – CLAUSOLE FINALI

Le Parti si danno reciprocamente atto di essere soggetti giuridici autonomi ed indipendenti sotto ogni profilo e di svolgere la propria attività ai sensi dell’Art. 2222 Codice Civile, pertanto, dal presente Contratto non potrà scaturire alcun rapporto di lavoro subordinato o di mandato, di società, rappresentanza, collaborazione o associazione o altri contratti simili o equivalenti.

Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al presente Contratto sarà valida se non specificatamente approvata per iscritto dalle Parti.

In nessun caso eventuali inadempimenti e/o comportamenti del Fornitore difformi a quanto stabilito nel presente Contratto, potranno essere considerati quali deroghe alle medesime o tacite accettazioni degli inadempimenti, anche se non contestati da ICDM. L’inerzia di ICDM nell’esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole.

L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole del presente Contratto non comporterà l’invalidità delle altre Clausole; in tal caso le Parti concorderanno una clausola sostitutiva il più possibile simile nel contenuto e che espliciti al meglio i fini della clausola non valida.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, il rapporto contrattuale tra ICDM e il Fornitore sarà regolato dal Codice Civile, dalle leggi, dai regolamenti dello stato vigenti al momento della conclusione del Contratto e dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.